Conservazione e sicurezza

La conservazione è l’attività volta a garantire nel tempo autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti, delle aggregazioni documentali e degli archivi della AOO (1)

I documenti informatici di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali (1.1)

L’archivio

Culmine dell’attività di conservazione è la formazione dell’archivio, ossia la costituzione dell’insieme dei documenti – informatici e analogici – prodotti o ricevuti dall’AOO nel corso della propria attività, caratterizzati da un connaturato vincolo di destinazione comune e destinati ad essere conservati nella loro organicità (2)

E’ comunque utile ricordare che, malgrado la peculiarità della tipologia di supporto documentale comporti necessariamente la diversificazione delle attività e delle procedure di gestione, la funzione logico-concettuale dell’archivio rimane comunque una e univoca

Fasi dell’archiviazione

La conservazione documentale ha inizio fin dalla fase di formazione del documento e ne costituisce l’esito imprescindibile.
Il documento – ossia ciò che “insegna o dimostra”, secondo la radice latina docere – è infatti l’oggetto la cui precisa funzione è quella di conservare nel tempo la piena capacità di testimoniare atti o fatti giuridicamente rilevanti. Il documento, quindi, appartiene all’archivio fin dalla sua formazione

Tuttavia, l’archivio – inteso come unicum, come complesso e insieme organico – è articolato, secondo un criterio logico-funzionale, in tre sezioni corrispondenti ad altrettante fasi del processo di archiviazione. Pertanto, la formazione di un documento è il punto d’inizio di un percorso che si sviluppa nel tempo e che porta, quale esito finale, alla sua conservazione permanente o, viceversa, alla sua più o meno precoce distruzione

Archivio corrente

L’archivio corrente è costituito dall’insieme dei documenti relativi alle attività, agli affari ed ai procedimenti in corso o comunque oggetto d’interesse attuale. La corretta gestione dell’archivio corrente presuppone un’efficiente organizzazione delle procedure di formazione, gestione e consultazione documentale, indifferente alla tipologia di supporto utilizzata.
La responsabilità di tale complesso di attività ricade sul responsabile del procedimento nel cui contesto la documentazione è prodotta o acquisita

Le procedure e gli strumenti che concorrono a formare l’archivio corrente ed a definirne il profilo funzionale sono:

L’archivio corrente è composto sia dei documenti digitali, sia dei documenti analogici, acquisiti e/o prodotti dalla AOO nel corso della propria attività. La tipologia documentale determina la modalità di gestione degli archivi e le attività di trasferimento al sistema di conservazione documentale

Archivio di deposito

L’archivio di deposito raccoglie i fascicoli e serie di documenti – già oggetto di sfoltimento – relativi alle attività, agli affari ed ai procedimenti conclusi o comunque oggetto d’interesse sporadico. E’ questa una fase intermedia, di particolare rilevanza funzionale, durante la quale sono poste in essere le operazioni di selezione – c.d. scarto – che determineranno la conservazione storica o, altrimenti, la distruzione del documento

Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso la AOO. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell’archivio corrente.  Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio di deposito

Le operazioni di selezione e scarto documentale sono compiute alla luce dei criteri dettati dal Massimario di scarto e nel rispetto delle apposite procedure previste dalla legge (4)

Archivio storico

L’archivio storico è a tutti gli effetti un bene culturale, come tale tutelato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. I documenti raccolti nell’archivio storico, da strumenti e residui di una determinata attività pratico-amministrativa, diventano fonti per la conoscenza del passato e depositari della memoria collettiva, acquisendo così un rilevante valore scientifico

Riferimenti normativi

(1) art. 44, comma 1-ter, del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

(1.1) art. 43, comma 3, del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

(2) art. 6, comma 1, del DPCM 3 dicembre 2013 

(4) art. 21, comma 2, lett. b) del DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

(4) art.68 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 4

(6) art. 30, comma 4, del DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42