Acquisizione del documento informatico

Modalità di acquisizionevalore giuridico del documentomodalità operative
acquisizione di duplicato informatico per via telematica o su supporto informatico (ad esempio: download di un documento dalla casella di posta elettronica, o trasferimento di documento da dispositivo di archiviazione esterno a PC)il documento conserva lo stesso valore giuridico del documento informatico da cui è tratto se ottenuto mediante la memorizzazione della stessa evidenza informatica (stessa sequanza di valori binari) sullo stesso dispositivo o su dispositivo diversonon è richiesta attestazione di conformità
acquisizione di copia per immagine di documento analogico, su supporto informatico (ad esempio: scansione digitale di documento cartaceo) prodotta mediante processi e strumenti capaci di assicurare identico contenuto e forma rispetto all’originale.il valore giuridico del documento sottoscritto digitalmente o accompagnato da sigillo elettronico è pari a quello del documento originaleil pubblico ufficiale avente titolo ai sensi di legge attesta la conformità apponendo la propria firma digitale

altrimenti, la conformità è attestata dall’apposizione del sigillo elettronico, previo inserimento del documento nel sistema di gestione documentale dell’ente, o dal versamento nel sistema di conservazione
acquisizione della copia informatica di documento analogico (ad esempio: riversamento in formato digitale di documento di testo cartaceo tramite lettura OCR)il valore giuridico della copia sottoscritta digitalmente da pubblico ufficiale o accompagnata da sigillo elettronico è pari a quello del documento originaleil pubblico ufficiale avente titolo ai sensi di legge attesta la conformità apponendo la propria firma digitale

altrimenti, la conformità è attestata dall’apposizione del sigillo elettronico, previo inserimento del documento nel sistema di gestione documentale dell’ente, o dal versamento nel sistema di conservazione
acquisizione della copia informatica di documento informatico consistente in un documento dal medesimo contenuto dell’originale, ma dalla diversa evidenza informatica (ad esempio: trasformazione di un file da estensione .doc a .pdf)il valore giuridico della copia sottoscritta digitalmente o accompagnata da sigillo elettronico è pari a quello del documento originaleil pubblico ufficiale avente titolo ai sensi di legge attesta la conformità apponendo la propria firma digitale

altrimenti, la conformità è attestata dall’apposizione del sigillo elettronico, previo inserimento del documento nel sistema di gestione documentale dell’ente, o dal versamento nel sistema di conservazione

Istanze e dichiarazioni presentate per via telematiche

Nel caso in cui il documento informatico in via di acquisizione sia un’istanza (1) o una dichiarazione (2), esso è valido ed equivalente al documento sottoscritto con firma autografa in presenza del dipendente addetto al procedimento (3) se formato nel rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • se sottoscritte con firma digitale o firma elettronica avanzata
  • se l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale SPID (4), CIE o CNS (5)
  • se formate tramite il punto di accesso telematico per dispositivi mobili (App IO) (6)
  • se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità (3)
  • se trasmesse dal domicilio digitale dell’istante o del dichiarante, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato

Altrimenti, nel caso in cui la trasmissione di documenti riguardi delle pubbliche amministrazioni (7), la provenienza e validità del documento si intende verificata in caso di:

Riferimenti normativi

(1) art. 65, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

(2) art. 38, commi 1 e 3, del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

(3) art. 65, comma 2, del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

(4) art. 64, comma 2 bis, del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

(5) art. 65, comma 1, lettera b) bis del del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

(6) art. 61, comma 1, del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2013 – Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali

(7) art. 47 del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

(8) art. 1, comma 1, lett. ee) del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82