Nell’ambito del più ampio diritto del cittadino all’uso delle tecnologie, chiunque ha la facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell’elenco dei domicili digitali (1). La consultazione degli elenchi, realizzati in formato aperto, è consentita a chiunque, senza necessità di utenticazione
Il domicilio digitale
Gli elenchi dei domicili digitali (2) della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, dei professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi, nonché dei soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese sono liberamente accessibili online e già oggi costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica tra professionisti, imprese e pubblica amministrazione (3).
Viceversa, gli elenchi dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non rientranti nella precedente casistica – oggetto delle recenti Linee guida AgID riguardanti le modalità di realizzazione e gestione operativa dell’INAD Indice nazionale dei domicili digitali (4) – non sono ancora attivi.
Una volta operativa, la registrazione all’INAD – tramite portale web dedicato o punto di accesso telematico (App IO) – farà della PEC un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (5), in quanto idoneo a conferire carattere di certezza all’identità del titolare della stessa PEC. In tal modo, oltre a conservare il valore di raccomandata con ricevuta di ritorno ed a costituire mezzo esclusivo di comunicazione e notifica (6), la PEC assumerà nei confronti della pubblica amministrazione pieno valore di firma digitale.
Il domicilio digitale speciale
Il cittadino può eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari (7). Tale domicilio digitale speciale, a differenza del domicilio digitale propriamente inteso, può consistere in un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
L’elezione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria a domicilio digitale speciale conferisce alle comunicazioni attinenti all’atto, provvedimento o affare specificamente individuato – veicolate tramite lo stesso canale – il valore di atti a firma elettronica avanzata. Simmetricamente, il cittadino che avrà deciso di avvalersi di tale opzione non potrà opporre eccezioni relative alla forma ed alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni.
L’elezione del domicilio digitale speciale da parte del cittadino avviene presso la UOR competente in ordine all’atto, procedimento o affare di specifico interesse. E’ compito delle UOR – nell’ambito dell’adozione degli atti, procedimenti o affari di rispettiva competenza – informare il cittadino della facoltà riconosciutagli dalla legge e predisporre la modulistica in uso in modo da agevolare l’esercizio dell’opzione.
E’ comunque inteso che istanze e le dichiarazioni presentate per PEC – in assenza di domicilio digitale iscritto – costituiscono elezione di domicilio digitale speciale per gli atti e le comunicazioni cui è riferita l’istanza o la dichiarazione (8)
Riferimenti normativi
(1) art. 3 bis, comma 1 bis, del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
(2) art. 6 bis, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
(3) art. 6 bis, comma 2, del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
(6) art. 3 bis, comma 4, del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
(7) art. 3 bis, comma 4 quinquies, del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
(8) art. 65, comma 1, lett. c-bis) DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82