Responsabile della gestione documentale (RGD)
Il responsabile della gestione documentale (1) il dirigente o il funzionario, in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico-archivistica ed incaricato con apposito atto, preposto a:
- predisporre e aggiornare il manuale di gestione documentale, previa intesa con il RCD, il RTD e parere del DPO
- predisporre il piano di sicurezza informatica, in collaborazione con il RSI, il RCD e il DPO
- definire, anche su proposta del SGIP, i criteri di classificazione, gestione e archiviazione dei documenti, nonché gli strumenti e delle modalità di scambio interni ed esterni alla AOO
- monitorare e sovraintendere ai processi di gestione documentale
- sovrintendere alla corretta formazione e trasferimento al sistema di conservazione dei pacchetti di versamento, nel rispetto delle modalità operative stabilite dal manuale di conservazione
- verificare l’avvenuta eliminazione dei protocolli di settore, dei protocolli multipli e, più in generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico
Il RGD, conservando la piena responsabilità in merito alle funzioni cui è preposto, può delegare lo svolgimento di specifici compiti al personale soggetto alla propria direzione
Responsabile della conservazione documentale (RCD)
Il responsabile della conservazione documentale (2) è il dirigente o il funzionario che, in base ad apposito atto di nomina, definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione, con piena responsabilità e autonomia, operando secondo modelli definiti e logicamente distinti dal sistema di gestione informatica dei documenti
Il RCD – che può coincidere con il RGD – opera d’intesa con il DPO, il RSI ed il RGD
Al RCD fanno capo gli specifici compiti, illustrati nelle pagine dedicate al Sistema di conservazione
Ferma restando la responsabilità giuridica generale sui processi di conservazione e il dovere di condurre le necessarie attività di verifica e controllo previste dalle norme vigenti per i processi in outsourcing, il RCD si avvale, per l’esercizio di alcune funzioni esplicitamente individuate dall’accordo di servizio (pdf) e dal manuale del conservatore, della collaborazione del responsabile del servizio di conservazione esterno.
Il processo di conservazione prevede ulteriori ruoli e responsabilità
Responsabile del servizio di conservazione (RSC)
La AOO, al fine di assolvere correttamente l’esigenza di assicurare la conformità agli originali dei documenti conservati, nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione, si avvale del servizio di conservazione in modalità cloud da parte di Maggioli S.p.A
In questo quadro, il responsabile del servizio di conservazione (3) svolge le attività riconducibili al RCD, ad esclusione della predisposizione e aggiornamento del manuale di conservazione documentale. Rimane comunque ferma la responsabilità giuridica generale del RCD in ordine ai processi di conservazione e alle necessarie attività di verifica e controllo sul servizio in outsourcing
Referente tecnico per il soggetto produttore (RT)
Opera nell’ambito del processo di conservazione con il compito di presidiare alle attività infrastrutturali e di concordare e sottoscrivere con il conservatore esterno gli allegati tecnici dell’accordo di servizio
Responsabile dei servizi informativi (RSI)
Il responsabile dei servizi informativi presiede al corretto funzionamento ed alla sicurezza dell’insieme delle risorse di calcolo, delle reti di comunicazione e dei prodotti informatici utilizzati dalla AOO per la gestione documentale
Il RSI coadiuva il RGD, il RCD e il responsabile del servizio archivio e protocollo all’implementazione delle misure tecniche poste a controllo degli accessi – differenziati in rapporto alle diverse prerogative degli operatori – al sistema informatico di gestione documentale
Responsabile del servizio archivio e protocollo (RAP)
Il responsabile del servizio archivio e protocollo si occupa della tenuta del sistema di gestione analogica e informatica dei documenti, dei flussi documentali, del protocollo e degli archivi. Alla sua figura sono ricondotti i compiti specificamente individuati dal presente manuale
Responsabile della protezione dati (DPO)
Il titolare ha designato, con apposito atto di nomina, il responsabile della protezione dati, in conformità a quanto stabilito dal GDPR (4), cui spetta – in sintesi – l’espletamento di compiti d’informazione e consulenza del titolare e dei dipendenti, di sorveglianza circa l’osservanza della normativa in materia di protezione dati, di cooperazione e collaborazione con l’autorità di controllo.
Il DPO è tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni implicanti la protezione dei dati personali ed è dotato delle risorse e dell’autonomia indispensabili ad assolvere con rigore i propri compiti, condotti tenendo sempre in debita considerazione i rischi connessi al trattamento dei dati personali
Il DPO è reperibile al seguente indirizzo PEO: lrandazzo@gierrelex.it (primo carattere lettera elle)
Avvocato Luigi Randazzo con Studio Legale in Via Asiago n. 53, 93127 – Catania.
Riferimenti normativi
(1) paragrafo 3.4 delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
(2) paragrafo 4.5 delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
(4) art. 39 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016